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Fatturazione Elettronica 2023 – Le novità

Pubblicato il: 08/03/2023 – 11:50

Il semestre finale del 2022 porterà con se tante novità per la fatturazione elettronica. 

Entrerà in vigore infatti l’obbligo di fattura elettronica. Molti si chiederanno, ma non era già obbligatoria? Per molti aspetti si, ma con varie sfaccettature.  

Andiamo a scoprire quali categorie sono interessate al cambiamento e quando entreranno in vigore le nuove regole.

Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dal PNRR, già dal 1° luglio scatterà l’obbligo di fattura elettronica anche per i contribuenti del regime dei forfettari, quindi quei contribuenti che hanno percepito ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro(indipendentemente dal Codice Ateco) e che applicano la flat tax al 15%. Ma non è tutto qui, perché conseguentemente decade l’esenzione per le partite Iva dei forfettari dall’obbligo di emettere le fatture elettroniche. E’ stato previsto anche un periodo di transizione entro la quale si dovrà procedere all’adeguamento. Nello specifico per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022 vi è tolleranza per le fatture elettroniche emesse entro il mese successivo a quello dell’operazione. La fatturazione elettronica non è obbligatoria per i forfettari fino a 25.000 €.

Questo adempimento, introdotto dal decreto sul Pnrr, è da tempo nell’agenda dell’Esecutivo che, per aumentare l’azione delle misure in chiave anti-evasione, ha interpellato l’UE che successivamente ha espresso parere positivo. 

Da notare che la fattura elettronica presenta due differenze sostanziali rispetto a quella cartacea:

  • viene redatta esclusivamente attraverso dispositivi elettronici quali computer, tablet o smartphone. Le modalità di creazione, gestione ed invio possono essere fatte in autonomia o attraverso aziende e servizi di terze parti (ad esempio la piattaforma di interscambio che proponiamo in APLSystem) ;
  • deve essere trasmessa a mezzo elettronico al cliente tramite il Sistema di Interscambio, più comunemente chiamato SDI.

Il SdI procede poi allo smistamento, come un “distributore”, nello specifico:

  • verifica se nel documento sono presenti i dati obbligatori ai fini fiscali (art. 21 / 21-bis) nonché l’indirizzo telematico (c.d. “codice destinatario” ovvero indirizzo PEC) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura;
  • verifica che la p. Iva del fornitore (cedente/prestatore) e la p. Iva (ovvero il Codice Fiscale del cliente) (cessionario/committente) siano effettivamente esistenti.

In caso di esito positivo dei controlli precedenti, il Sistema di Interscambio consegna al destinatario, in modo sicuro,  allegando una “ricevuta di recapito”, dove comunica al ricevente la data e l’ora di consegna del documento.

Dunque, per concludere, i dati obbligatori da riportare nel documento non cambieranno e rimarranno invariati rispetto alle fatture cartacee, chiaramente indicando l’indirizzo telematico di consegna che il cliente desidera.

Ti invito ad approfondire le novità in materia legislativa https://www.interno.gov.it/it/servizi/servizi-line/fatturazione-elettronica

Se vuoi scoprire le soluzioni di APLSystem per la fatturazione elettronica visita: /servizi/firma-digitale-pec-fatturazione-elettronica/

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